la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  227  della  legge  regionale  1›  marzo  1988, n. 7 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  227.  - 1. L'Ente tutela pesca si avvale per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali di una Direzione che cura:
     a)  il  coordinamento  delle  attivita'  dei  dipendenti Servizi
assicurando il loro regolare funzionamento;
     b)   l'attivita'   di   segreteria  e  assistenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente;
     c)  gli affari generali di interesse dell'Ente medesimo e quelli
non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.".