la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 227. - 1. L'Ente tutela pesca si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Direzione che cura: a) il coordinamento delle attivita' dei dipendenti Servizi assicurando il loro regolare funzionamento; b) l'attivita' di segreteria e assistenza degli organi istituzionali dell'Ente; c) gli affari generali di interesse dell'Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.".